Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Scheda del servizio
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||
Personale | GIUGLARDO Manuela | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 6 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
tributi@comune.caprie.to.it |
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Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.[.pdf 1018,81 Kb - 14/05/2024]
- Delibera Tariffe TARI 2025[.pdf 457,91 Kb - 14/08/2025]
- Allegato Delibera Tariffe TARI 2025[.pdf 133,05 Kb - 14/08/2025]
Modulistica
- Dichiarazione attivazione variazione cessazione TARI utenze domestiche[.pdf 238,83 Kb - 20/06/2018 - 17/05/2024]
- Dichiarazione attivazione variazione cessazione TARI utenze NON domestiche[.pdf 254,33 Kb - 17/05/2024]
- Reclamo, richieste informazioni e rettifica importi addebitati o non dovuti TARI[.pdf 181,12 Kb - 17/05/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/08/2025 09:12:17